top of page
Search

Father’s Day: doveri ok, ma i diritti?

  • Writer: Salvatore Ciano
    Salvatore Ciano
  • Mar 16, 2023
  • 3 min read

Negli States dicono:


“I smile cause you’re my father, I laugh cause there’s nothing you can do about it”

“Sorrido perché sei mio padre, rido perché non puoi fare nulla a riguardo”


Ok, può essere tanto vero che non ci si può far nulla, lo si da per scontato che si è padre quando si hanno figli, quanto un po’ meno scontato se si analizza meglio la questione. A guardare il mondo animale sono poche le specie in cui femmina-maschio restano insieme nella custodia e crescita della prole, la maggior parte lascia alla madre il compito di portare avanti la “famiglia”.

Al contrario di una madre, che è tale per istinto, un padre acquisisce il suo ruolo apprendendolo. In virtù di questa ovvia e naturale differenza di genere, i diritti di una madre su un figlio sono, nella maggior parte dei casi, superiori a quelli riservati ad un padre…lasciandogli di solito la fetta più grande dei doveri.


Per cui, in vista della festa del papà in imminente arrivo, vogliamo evidenziare una delle questioni più delicate, ovvero i diritti e i congedi del padre lavoratore, anche alla luce delle novità del 2023.

Il congedo parentale spetta a tutti i futuri padri lavoratori dipendenti, compresi:


  • tutti i lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico;


  • i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);


  • tutti i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo.

Per queste ultime due categorie è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro attivo al momento della fruizione del congedo. Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al congedo di paternità obbligatorio può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché sussistano le condizioni di cui all’articolo 24 del sopracitato D.Lgs 26 marzo 2001, n.151.


I casi in cui al padre spetta il congedo di paternità sono i seguenti:


  • La nascita di un figlio;

  • L’adozione o affidamento di un minore;

  • Il decesso del figlio, nei primi 10 giorni di vita del bambino o dal primo giorno della 28° settimana di gestazione.


In tali ipotesi, al padre lavoratore dipendente spettano 10 giorni di congedo obbligatorio, a cui si aggiunge un ulteriore giorno di congedo facoltativo utilizzabile nel caso in cui la madre lavoratrice rinunci ad un giorno del proprio congedo di maternità.

I giorni non sono frazionabili in ore, ma sono utilizzabili anche in via non continuativa.


Il congedo è utilizzabile entro e non oltre i primi 5 mesi di vita del bambino. Per i papà adottivi o affidatari, i 5 mesi sono calcolati a partire dalla data di arrivo del minore in famiglia o in Italia.


E la retribuzione? Il congedo parentale per i padri viene retribuito al 100% a carico dell’INPS, con importo pari alla retribuzione normalmente percepita.


La domanda per ottenere il congedo di paternità può essere presentata secondo 2 modalità:


  • i lavoratori che ricevono il pagamento dell’indennità dal datore di lavoro, devono presentare a quest’ultimo apposita richiesta in forma scritta, specificando le date in cui si desidera assentarsi dal lavoro;

  • i lavoratori che ricevono il pagamento direttamente dall’INPS, invece, devono presentare domanda online tramite apposita procedura telematica prevista dall’Istituto.




Detto questo, fatto il mio dovere, avrò il sacrosanto diritto di mangiarmi una zeppola fritta?


 
 
 

Comments


bottom of page