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Anche gli animali hanno i loro diritti.

  • Writer: Salvatore Ciano
    Salvatore Ciano
  • Mar 7, 2023
  • 2 min read

Oggi parliamo di un tema molto discusso in città, ovvero la possibilità di tenere animali domestici all'interno di un condominio.



Nonostante la questione possa sembrare semplice, in realtà non lo è, in quanto si tratta di contemperare il diritto dei condomini a possedere pets con quello di una serena convivenza con gli altri al fine di non arrecare disturbo.


La legge di riforma del condomino (L.220/12) ha modificato l'art.1138 c.c., prevedendo espressamente che il regolamento condominiale non possa vietare la possibilità di tenere un animale domestico in casa. La disposizione sopra richiamata non contiene però una classificazione di "animale domestico" comprendendo anche quelli che normalmente sarebbero considerati selvatici (pappagalli, criceti, conigli...) ma che ormai sono diventati ufficialmente da compagnia.


Pur aderendo ad un'interpretazione estensiva dell'art.1138 c.c., restano esclusi dalla categoria i pets definiti esotici (scimmie, serpenti...).


Un vero e proprio limite al divieto di tenere animali domestici può essere invece inserito in un contratto di locazione. In tal caso ovviamente la natura del divieto o limitazione è di origine contrattuale.


Quanto alla possibilità di portare il proprio animale domestico nelle aree comuni del condominio, da un lato non è possibile vietare al proprietario di utilizzare ad esempio le scale o l'ascensore, dall'altro non si possono occupare stabilmente parti comuni quali ad esempio il cortile o il giardino, adibendole a "cuccia". Ad ogni modo si può comunque usufruire dello spazio esterno se l'animale è condotto dal proprietario al guinzaglio.


Tuttavia è indispensabile che il proprietario del pet adotti tutte le misure idonee per non arrecare nocumento alla quiete ed alle norme igieniche del comune vivere civile, provvedendo nell'eventualità a pulire immediatamente le zone comuni.


È bene chiarire anche quali sono i doveri gravanti in capo al proprietario dell'animale, la cui violazione può generare delle responsabilità sia civili che penali per lo stesso. Ad esempio, il proprietario deve adoperarsi affinché il proprio animale non arrechi rumori molesti che possano infastidire gli altri condomini, soprattutto nelle ore del riposo. Il Codice Penale punisce in particolare il disturbo alla quiete ed al riposo altrui.


Dal punto di vista civilistico, il proprietario è responsabile nel caso in cui le immissioni (rumori molesti, odori sgradevoli etc...) provenient

dal proprio appartamento arrechino pregiudizio agli altri condomini, superando la normale tollerabilità. In tal caso però le immissioni devono essere certificate in un apposito procedimento giudiziario tramite consulenza tecnica che ne dimostri l'effettiva entità.


In conclusione, possiamo affermare che la norma generale garantisce una maggiore apertura alla presenza di animali domestici in casa, senza però sacrificare il quieto vivere all'interno del condominio.



 
 
 

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